Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Calatafimi Segesta.
      2. L'esercizio può essere gestito dal comune di cui al comma 1 direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
      3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:

          a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

          b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

          d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;

          e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

 

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